Flavio Marrocco è un Associate di LABLAW Studio Legale con sede a Roma. Ha maturato la propria esperienza nell´ambito del diritto civile e del lavoro, con particolare riferimento alla materia contrattualistica e a quella della responsabilità, svolgendo attività professionale di assistenza e rappresentanza in giudizio innanzi alle magistrature civili e del lavoro. Si è occupato inoltre della tematica concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, collaborando alla redazione di contributi scientifici in materia.
Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2003 con una tesi in Diritto della sicurezza sociale dal titolo “La clausola sociale nell’economia globalizzata”.E’ Dottorando di Ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in diritto civile.
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Si è laureato all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nel 2003.
Dottorato di Ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in Diritto Civile.
Flavio Marocco è iscritto all'Ordine degli Avvocati dal 2007
Francese - Inglese
La Corte Costituzionale (Sent. n. 303 del 9 novembre 201 I), si è pronunciata sul Collegato Lavoro, dichiarando non fondate
le censure di incostituzionalità dell'art. 32 commi 5, 6 e 7 della legge n. 183 del 2010.
L’esclusivo ed espresso richiamo contenuto nel comma I-bis dell’art. 32 L. n. 183/2010 all’ipotesi di licenziamento (e non anche alle fattispecie di recesso o di cessazione del rapporto lavorativo contemplate nei commi II, III e IV dell’art. 32) ed all’art. 6 della Legge n. 604/66, non pare consentire alcuna estensione ad ipotesi non immediatamente riconducibili al recesso intimato dal datore di lavoro. Nei casi di contratti a termine conclusi anteriormente al 24 novembre 2010 è spirato il 24 gennaio 2011 il termine per l’impugnazione.
L’esclusivo ed espresso richiamo contenuto nel comma I-bis dell’art. 32 L. n. 183/2010 all’ipotesi di licenziamento (e non anche alle fattispecie di recesso o di cessazione del rapporto lavorativo contemplate nei commi II, III e IV dell’art. 32) ed all’art. 6 della Legge n. 604/66, non pare consentire alcuna estensione ad ipotesi non immediatamente riconducibili al recesso intimato dal datore di lavoro. Nei casi di contratti a termine conclusi anteriormente al 24 novembre 2010 è spirato il 24 gennaio 2011 il termine per l’impugnazione.