Gianluca Crespi è un Socio di LABLAW Studio Legale.
La sua esperienza professionale si focalizza sul diritto del lavoro e sul contenzioso giuslavoristico, con particolare riguardo ai contratti di assunzione ed ai licenziamenti, ai contratti di lavoro autonomo, di agenzia e di distribuzione, al rapporto di lavoro dei dirigenti, ai rapporti di natura organica e societaria, alle riorganizzazioni aziendali ed alle tematiche attinenti alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Sin dall’inizio della propria attività professionale, si è occupato di diritto del lavoro e delle relazioni industriali collaborando con importanti e prestigiosi studi legali milanesi, quali Bonelli Erede Pappalardo e Tosi e Associati.
Ha incominciato a collaborare con Luca Failla nel marzo 2005 presso lo Studio Legale Abbatescianni Osborne Clarke, seguendolo poi nella fase di costituzione di LABLAW.
Crespi è coautore di numerosi articoli che sono stati pubblicati sulle più importanti riviste giuridiche, sui temi seguenti:
E' coautore altresì del 'Codice commentato del rapporto di lavoro', IPSOA, 2008 a cura di Francesco Rotondi.
Collaborazione alla redazione del Formulario Commentato del Lavoro - Ipsoa 2010
E' stato relatore in convegni organizzati da Somedia, società che svolge attività di formazione per uomini d'impresa e professionisti, e dalla Camera di Commercio Italo Tedesca. Oltre a ciò, è stato docente ai corsi di formazione per agenti di commercio organizzati dall'Enasarco, l'ente di previdenza ed assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio.
Crespi è membro di associazioni di diritto del lavoro nazionali, quali l'Associazione Giuslavoristi Italiani (AGI) e internazionali quali la European Employment Lawyers Association (EELA) e l'International Bar Association (IBA).
| Telefono: | +39 02 30311311 |
| Fax: | +39 02 30311411 |
| Email: | g.crespi@lablaw.com |
Crespi si è laureato all'Università Statale di Milano nel 1996.
E' iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2001.
Inglese e Francese
La Corte d’Appello di Lecce con sentenza 13 dicembre 2011 ha stabilito che costituisce giusta causa di licenziamento la condotta di un dirigente che, pochi giorni dopo una perquisizione della Guardia di Finanza negli uffici dell’azienda e l’arresto
di alcuni esponenti di spicco della società, elimini della documentazione con una macchina distruggi-documenti. E ciò indipendentemente dal contenuto dei documenti distrutti e dai successivi sviluppi delle indagini.
La Cassazione riafferma il principio secondo cui deve essere accertato in giudizio l'eventuale eterodirezione delle attività preparatorie (tempo tuta, tempo doccia, tempo percorrenza), occorrendo verificare di volta in volta e in concreto se le attività in questione possano essere eseguite con libertà del lavoratore, ovvero debbano svolgersi secondo le direttive del datore che ne disciplini in ipotesi i tempi, i luoghi e i modi di esecuzione.